Legge 816/1985
Art. 25 — Diritto di visione degli atti Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti ad…
Art. 25. Diritto di visione degli atti Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unita' sanitarie locali, dalle comunita' montane. Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.
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Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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