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Legge 620/1985

Art. 9

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/9parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 9. (Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti) 1. Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al ritrovatore non puo' essere limitata che per motivi di interesse pubblico. 2. Quando tale limitazione interviene al fine di assicurare la diffusione della varieta', lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie perche' il ritrovatore riceva un'equa remunerazione.

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