Open·Parlamento
HomeNormeLegge 620/1985Art. 8
Legge 620/1985

Art. 8

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/8parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 8. (Durata della protezione) Il diritto conferito al ritrovatore viene accordato per una durata limitata. Questa non puo' essere inferiore a quindici anni, a partire dalla data della concessione del titolo di protezione. Per i vigneti, gli alberi d'alto fusto, gli alberi da frutto e le piante ornamentali, ivi compresi, in ogni caso, i loro portainnesti, la durata della protezione non puo' essere inferiore ai diciotto anni, a decorrere da tale data.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 620/1985 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.