Legge 620/1985
Art. 3
ARTICOLO 3. (Trattamento nazionale; reciprocita') 1. Le persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno degli Stati dell'Unione godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto attiene al riconoscimento e alla protezione del diritto del ritrovatore, del trattamento che le rispettive leggi di tali Stati accordano o accorderanno in seguito ai loro cittadini e questo senza pregiudizio dei diritti espressamente previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalita' imposte ai nazionali. 2. I cittadini degli Stati dell'Unione non aventi ne' domicilio ne sede in uno di tali Stati godono ugualmente degli stessi diritti, subordinatamente all'adempimento degli obblighi che possono venir loro imposti al fine di permettere l'esame delle varieta' che avessero ottenuto nonche' il controllo della loro moltiplicazione. 3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1. e 2., ogni Stato dell'Unione che applica la presente Convenzione ad un genere o ad una specie determinata ha la facolta' di limitare il beneficio della protezione ai cittadini degli Stati dell'Unione che applicano la Convenzione a tale genere o a tale specie ed alle persone fisiche e giuridiche aventi il proprio domicilio o la propria sede in uno di tali Stati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art 246, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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