Open·Parlamento
HomeNormeLegge 620/1985Art. 2
Legge 620/1985

Art. 2

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/2parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 2. (Forme di protezione) 1 Ogni Stato dell'Unione puo' riconoscere il diritto del ritrovatore, previsto dalla presente Convenzione mediante la concessione di un titolo speciale di protezione o di un brevetto. Tuttavia, uno Stato dell'Unione la cui legislazione nazionale ammetta la protezione sotto queste due forme deve prevederne una sola per uno stesso genere o una stessa specie botanica. 2. Ogni Stato dell'Unione puo' limitare l'applicazione della presente Convenzione all'interno di un genere o di una specie alle varieta' aventi un particolare sistema di riproduzione o di moltiplicazione o una determinata utilizzazione finale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 620/1985 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.