Legge 620/1985
Art. 24
ARTICOLO 24. (Statuto giuridico) 1. L'Unione ha personalita' giuridica. 2. L'Unione gode, sul territorio di ogni Stato dell'Unione, conformemente alle leggi di tale Stato, della capacita' giuridica necessaria per raggiungere il proprio obiettivo e per esercitare le proprie funzioni. 3. L'Unione conclude un Accordo di sede con la Confederazione elvetica.
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