Legge 620/1985
Art. 23
ARTICOLO 23. (Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilita' del Segretario Generale; nomina dei funzionari) 1. L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio e' diretto dal Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale e' responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone inoltre il bilancio alla approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attivita' e la situazione finanziaria dell'Unione. 3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 21.b), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall'articolo 20.
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