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Legge 212/1983

Art. 67 — Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/67parte di Legge 212/1983
Art. 67. Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado, previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore ed abrogate dalla presente legge. Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a scelta, gia' pronunciati alla data di entrata in vigore della legge medesima.

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