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Legge 212/1983

Art. 66 — I quadri per il conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" ed i quadri di avanzamento fino al grad…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/66parte di Legge 212/1983
Art. 66. I quadri per il conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" ed i quadri di avanzamento fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi. I sottufficiali gia' iscritti nei suddetti quadri, per i quali non sia ancora maturata la decorrenza della nomina ad "aiutante" o "scelto" o della promozione, sono nominati "aiutanti" o "scelti" o promossi, con la stessa data di entrata in vigore della presente legge, sempre che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, qualora previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore. Qualora detti quadri per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, restano valide le relative aliquote di sottufficiali dei gradi da sergente a maresciallo maggiore e gradi corrispondenti gia' determinate. I sottufficiali compresi in dette aliquote sono valutati, iscritti in quadro e promossi o nominati "aiutanti" o "scelti" secondo le norme precedentemente in vigore. Ai sottufficiali iscritti in quadro e non promossi o nominati "aiutanti" o "scelti" con data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma. Le promozioni previste dalle tabelle di cui al successivo articolo 68 hanno effetti giuridici dalle date indicate nelle tabelle stesse e decorrenza amministrativa dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli effetti giuridici siano anteriori alla predetta data. La disposizione concernente la decorrenza amministrativa delle promozioni, di cui al precedente comma, non si applica nei confronti dei sottufficiali che avrebbero comunque conseguito la promozione in base alle norme precedentemente in vigore. In ogni caso gli effetti giuridici si esplicano da data non posteriore a quella relativa ai pari grado promossi in applicazione delle norme di cui al successivo articolo 68. Le aliquote di valutazione eventualmente gia' determinate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono annullate e determinate nuovamente secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui all'articolo 68.

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