Legge 212/1983
Art. 51 — Per la nomina alle "cariche speciali" dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia d…
Art. 51. Per la nomina alle "cariche speciali" dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza restano in vigore le disposizioni al riguardo previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318, e dall'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 51.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 51.
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