Legge 212/1983
Art. 50 — Il limite di eta' di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973…
Art. 50. Il limite di eta' di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' elevato a cinquantasei anni. I sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di eta' sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 9) la modifica dell'art. 50, comma 2 e (con l'art. 39, comma 10) l'introduzione di un comma dopo il comma 2 all'art. 50.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 50.
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