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Legge 212/1983

Art. 50 — Il limite di eta' di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/50parte di Legge 212/1983
Art. 50. Il limite di eta' di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' elevato a cinquantasei anni. I sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di eta' sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.

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