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Legge 212/1983

Art. 24 — Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei car…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/24parte di Legge 212/1983
Art. 24. Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e' regolato dalle leggi 1 marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza e' regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni.

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