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Legge 212/1983

Art. 23 — Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottuffi…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/23parte di Legge 212/1983
Art. 23. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.

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