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Legge 77/1983

Art. 2 — Istituzione e regolamento del fondo Il fondo e' istituito dalla societa' gerente con deliberazione dell'assem…

ELI /it/legge/1983/03/23/77/art/2parte di Legge 77/1983
Art. 2. Istituzione e regolamento del fondo Il fondo e' istituito dalla societa' gerente con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso. Il regolamento stabilisce: a) la denominazione e la durata del fondo; b) la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla societa' per la gestione del fondo. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilita' liquide, deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito che presentino un'adeguata organizzazione aziendale e che amministrino una massa di depositi per un importo non inferiore a 700 miliardi di lire oppure che abbiano ottenuto una garanzia solidale e illimitata di altre banche della stessa categoria aventi una raccolta globale di pari importo; c) le modalita' di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo; d) gli organi e i criteri per la scelta dei titoli e la ripartizione degli investimenti; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo caso i criteri relativi alla distribuzione; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote; h) i giornali sui quali dovra' essere pubblicato ogni giorno il valore unitario della quota di partecipazione, calcolato giornalmente in base alle norme dell'articolo 5.

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