Legge 77/1983
Art. 1 — Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni Le societa' per azioni con capitale sociale versato non infer…
Art. 1. Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni Le societa' per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti. La societa' di gestione puo' essere autorizzata a gestire piu' fondi, purche' diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della societa' di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito. La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla societa' interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla societa', il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di trenta giorni. L'autorizzazione non puo' essere concessa: a) se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo; b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della societa' di gestione non abbiano svolto per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge; c) se, ferma l'applicabilita' delle norme relative alle cause di ineleggibilita' e di decadenza per gli amministratori delle societa' per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della societa' di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo articolo 8.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lett. x) l'abrogazione dell'art. 1;(con l'art. 214, comma 2, lett. d))la modifica dell'art. 1.
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