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Legge 689/1981

Art. 79 — Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento

ELI /it/legge/1981/11/24/689/art/79parte di Legge 689/1981
Art. 79. (Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento) Il giudice puo' procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.

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