Legge 689/1981
Art. 79 — Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento
Art. 79. (Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento) Il giudice puo' procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.
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- D.lgs 271/07 — Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penaautoritativoha disposto (con l'art.234 comma 1) la modifica dell'art.79.
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