Legge 689/1981
Art. 78 — Competenza
Art. 78. (Competenza) Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero e' espresso dal procuratore della Repubblica. Se la richiesta e' formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere e' espresso dal pubblico ministero di udienza.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 271/07 — Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penaautoritativoha disposto (con l'art.234 comma 1) la modifica dell'art.78.
↑ Tutti gli articoli di Legge 689/1981 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.