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Legge 574/1980

Art. 39 — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38 sono valide, in quanto applicabili, anche per gli u…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/39parte di Legge 574/1980
Art. 39. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38 sono valide, in quanto applicabili, anche per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica vincolati, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, alle ferme volontarie previste dalle vigenti disposizioni.

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