Open·Parlamento
HomeNormeLegge 574/1980Art. 38
Legge 574/1980

Art. 38 — Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne so…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/38parte di Legge 574/1980
Art. 38. Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti e' corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale, annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata. I premi di cui al precedente comma non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento. I premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 percento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata. Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti - primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi e' computata come semestre intero.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 574/1980 · fonte Normattiva ↗

← Art. 37 Art. 39 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.