Open·Parlamento
HomeNormeLegge 574/1980Art. 3
Legge 574/1980

Art. 3 — Il trasferimento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di fanteria, c…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/3parte di Legge 574/1980
Art. 3. Il trasferimento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel ruolo normale unico delle armi indicato nell'articolo 1 della presente legge decorre alla data del 1 gennaio 1980 ed ha luogo: a) per i sottotenenti, secondo l'ordine di ruolo derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata, al termine del corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni; b) per i tenenti e per i capitani con anzianita' di grado non anteriore all'anno 1976, in base alle norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni; c) per i capitani con anzianita' di grado 1975 e anni precedenti, per i maggiori, per i tenenti colonnelli e per i colonnelli con le modalita' indicate al successivo articolo 5.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 574/1980 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2 Art. 4 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.