Legge 574/1980
Art. 2 — L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n
Art. 2. L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e cosi' modificato: a) primo comma: "I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono: 1) ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; 2) ruolo dell'Arma dei carabinieri; 3) ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; 4) ruolo del Corpo tecnico;". I ruoli dal numero 13) al numero 19) assumono la progressione numerica da 5) a 11); b) secondo comma: soppresso. Ciascun servizio dell'Esercito assume la denominazione di Corpo. Il terzo comma dell'articolo 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' abrogato a partire dal 1 gennaio 1981.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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