Legge 312/1980
Art. 74 — Determinazioni dei nuovi stipendi
Art. 74. (Determinazioni dei nuovi stipendi) I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 novembre 1978 per: a) stipendio; b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766; c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116; d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701; e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio; f) eventuali assegni personali pensionabili. Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, e' conferita la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi. Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 72 e' mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate. Nei confronti del personale cui dopo il 1 novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo. Per il dipendente che, successivamente al 1 novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
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