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Legge 312/1980

Art. 73 — Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/73parte di Legge 312/1980
Art. 73. (Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori) L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari e' collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico. Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianita' richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli e' ridotta di un anno.

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