Legge 312/1980
Art. 149 — Computo sulla pensione privilegiata delle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo
Art. 149. (Computo sulla pensione privilegiata delle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo) Il primo e secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono sostituiti con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con i seguenti: "Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel testo modificato dalla presente legge e nell'articolo 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi. Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra e' stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 149.
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