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Legge 312/1980

Art. 148 — Computo delle indennita' di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica

ELI /it/legge/1980/07/11/312/art/148parte di Legge 312/1980
Art. 148. (Computo delle indennita' di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica) L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con il seguente: "Per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. La pensione normale di cui sopra e' altresi' aumentata di una ulteriore aliquota pari all'uno per cento delle indennita' di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio, fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle indennita' stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, e' effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' di cui alle tabelle II e III annesse alla legge 5 maggio 1976, n. 187. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite - nel tempo - dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti". Fermo restando quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 147 per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, la quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o di volo e della quota pensionabile di cui al precedente articolo 147, non puo' superare l'importo dell'ottanta per cento delle predette indennita' di aeronavigazione o di volo.

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