Legge 312/1980
Art. 101 — Inquadramento nelle nuove qualifiche
Art. 101. (Inquadramento nelle nuove qualifiche) Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1 ottobre 1978, e' inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1 luglio 1977: Qualifica Profilo professionale Qualifiche di provenienza funzionale di equiparazione - - - Commesso..................... II Commesso Operaio comune fino al compi- mento di due anni di servi- zio, salva opzione di per- manenza nella presente ca- tegoria..................... II Agente Agente di controllo.......... III | Commesso capo................ III > Agente di collaborazione Dattilografo................. III | Operaio con professionalita | interna, di cui alla tabella | I allegata al presente tito- | lo III | > Agente di produzione Operaio comune con piu di due | anni di servizio, da adibire | al ciclo produttivo III | Capo tecnico................. IV | Computista................... IV > Assistente Dattilografo operatore elet- | tro-contabile IV | Agente di custodia........... IV Agente verificatore Operaio di mestiere di cui alla tabella II allegata al presente titolo............. IV Agente specializzato Revisore..................... V | Interprete-traduttore........ V | Operatore amministra- > tivo contabile Computista superiore......... V | Computista principale........ V | Capo laboratorio e vice capo | officina.................... V | Capo tecnico superiore....... V > Operatore tecnico Capo tecnico principale...... V | Capo operaio................. V Agente capo Capo revisore................ VI | Capo settore ammini- > strativo contabile Interprete traduttore princi- | pale........................ VI | Capo reparto lavorazione..... VI | > Capo settore tecnico Capo officina................ VI | Ispettore tecnico............ VI Vice dirigente tecnico Ispettore amministrativo..... VI Vice dirigente amministrativo Ispettore superiore tecnico.. VII | > Vice dirigente tecnico Vice direttore di stabilimen- | to.......................... VII | Ispettore superiore ammini- strativo.................... VII Vice dirigente ammi- nistrativo Dirigente amministrativo..... VII Capo dei servizi am- ministrativi e contabili Dirigente lavorazioni........ VII Capo dei servizi lavorazioni Dirigente manutenzione e im- pianti...................... VII Capo dei servizi manuten- zione Ispettore capo aggiunto tec- | nico........................ VIII | > Vice dirigente coordinatore Direttore di stabilimento ag- | tecnico giunto...................... VIII | Ispettore capo aggiunto...... VIII Vice dirigente coordinatore amministrativo Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento e' effettuato con la medesima decorrenza 1 ottobre 1978 ai fini economici e 1 luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate. In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati gia' in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza qualifica funzionale. Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sara' provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni di, qualifica funzionale superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma. Il personale operaio, in servizio alla data del 1 ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, e' inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1 ottobre 1978, nella terza qualifica funzionale. Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie qualifiche, il personale di cui ai commi precedenti continuera' a svolgere le mansioni in atto esercitate. Il personale in servizio al 1 ottobre 1978 che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito l'idoneita' mediante concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifica immediatamente superiore, viene inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica stessa, nel limite del 10 per cento dei relativi posti che saranno messi a concorso interno. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e gli inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni. Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto.
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