Legge 312/1980
Art. 100 — Tabella degli stipendi
Art. 100. (Tabella degli stipendi) Al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella: Importo Qualifica lire I...................................... 1.800.000 II..................................... 2.250.000 III.................................... 2.580.000 IV..................................... 2.808.000 V...................................... 3.186.000 VI..................................... 3.726.000 VII.................................... 4.500.000 VIII................................... 5.500.000 Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale. Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica e' costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima. Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle medesime. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
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