Legge 48/1979
Art. 4 — Per l'iscrizione nell'albo occorre: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della …
Art. 4. Per l'iscrizione nell'albo occorre: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi; b) godere dei diritti civili; c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; d) aver superato una prova di idoneita' in un esame scritto e orale nelle seguenti materie: 1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia; 2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private; 3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni; 4) principi di tecnica assicurativa. Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) puo' essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorita' giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente. La commissione d'esame, i programmi e le modalita' dell'esame sono determinati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Nella prima attuazione della presente legge detto decreto e' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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