Open·Parlamento
HomeNormeLegge 48/1979Art. 3
Legge 48/1979

Art. 3 — Salva diversa disposizione di legge non possono esercitare l'attivita' di agente di assicurazione gli enti pu…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/3parte di Legge 48/1979
Art. 3. Salva diversa disposizione di legge non possono esercitare l'attivita' di agente di assicurazione gli enti pubblici e i rispettivi dipendenti, nonche' coloro che svolgono attivita' di mediatori di assicurazione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 48/1979 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2 Art. 4 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.