Legge 48/1979
Art. 25 — All'entrata in vigore della presente legge il comitato per l'albo istituito con l'accordo stipulato in data 1…
Art. 25. All'entrata in vigore della presente legge il comitato per l'albo istituito con l'accordo stipulato in data 15 gennaio 1973 fra l'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti trasmettera' alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo l'elenco degli iscritti e la relativa documentazione. Gli iscritti all'albo di cui al comma precedente sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 e sono iscritti alla sezione prima o alla sezione seconda in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della presente legge.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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