Legge 48/1979
Art. 24 — Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche…
Art. 24. Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni nonche' i loro dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre anni, per incarico di una impresa di assicurazione, attivita' di gestione e di sviluppo di affari assicurativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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