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Legge 48/1979

Art. 19 — Il procedimento disciplinare e' promosso dalla commissione per l'albo degli agenti d'assicurazione di cui all…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/19parte di Legge 48/1979
Art. 19. Il procedimento disciplinare e' promosso dalla commissione per l'albo degli agenti d'assicurazione di cui all'articolo 13, anche su segnalazione motivata delle commissioni di cui all'articolo 14. Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facolta' per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresi' contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori. L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'agente sottoposto a procedimento disciplinare, sempreche' ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, comunicando al Ministro le proprie decisioni. L'impresa preponente dell'agente sottoposto al procedimento disciplinare ha diritto di chiedere di essere sentita dalla commissione, prima che questa abbia preso le proprie deliberazioni; a tale effetto il presidente della commissione deve dare comunicazione all'impresa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'apertura del procedimento e della data fissata per la trattazione orale. Contro il provvedimento di radiazione dall'albo puo' essere proposta impugnazione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 12.

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