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Legge 48/1979

Art. 18 — L'iscritto che nell'esercizio della propria attivita' tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica…

ELI /it/legge/1979/02/07/48/art/18parte di Legge 48/1979
Art. 18. L'iscritto che nell'esercizio della propria attivita' tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignita' ed al decoro professionale e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) richiamo; b) censura; c) radiazione dall'albo. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; e' motivato ed e' inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e di esso e' data comunicazione anche all'impresa preponente. La censura e' disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalita' del richiamo e di essa e' data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona. La radiazione determina la decadenza immediata dall'incarico ed e' inflitta per fatti di particolare gravita'; di essa e' data comunicazione con le stesse modalita' di cui al comma precedente a tutte le imprese operanti in Italia e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona. Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti degli iscritti alla sezione seconda dell'albo.

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