Legge 187/1976
Art. 22 — Collocamento nella posizione di "a disposizione" All'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n
Art. 22. Collocamento nella posizione di "a disposizione" All'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: "I tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati quattro volte con giudizio di idoneita' senza iscrizione in quadro, non siano transitati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono collocati a domanda in tale posizione con effetto dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce la quarta valutazione, ma comunque da data non anteriore al 1 gennaio del quarto anno antecedente a quello del raggiungimento del limite di eta' del grado di tenente colonnello. La domanda e' irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente comma. Si applicano anche a detti ufficiali le norme precedentemente in vigore concernenti la promozione nella posizione "a disposizione" e i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, nonche' quelle del primo comma del successivo articolo 17. Non costituisce ostacolo, ai fini della promozione nella posizione di "a disposizione", l'esistenza nel ruolo di provenienza o in quello di "a disposizione" di pari grado che li precedono nel ruolo stesso e che siano in servizio permanente. Gli effetti giuridici della norma di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore al 1 gennaio 1974 e trovano applicazione anche nei riguardi dei tenenti colonnelli cessati dal servizio permanente dopo tale data e, se piu' favorevole, anche nei riguardi dei tenenti colonnelli che, pur avendo titolo alla norma stessa, abbiano gia' conseguito la promozione a colonnello in servizio permanente "a disposizione" dopo il 1 gennaio 1974 ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e degli articoli 37 e 56 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366". Le vacanze eventualmente risultanti dall'applicazione per gli anni 1974 e successivi del secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificato dal presente articolo, sono colmate con promozioni aventi comunque decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, previo riassorbimento delle eventuali eccedenze esistenti nel grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dei rispettivi ruoli, ivi comprese le eccedenze per le quali e' stabilito il riassorbimento con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ed alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 33 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 22.
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