Legge 187/1976
Art. 21 — Attribuzione dei parametri di stipendio A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1…
Art. 21. Attribuzione dei parametri di stipendio A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a tali gradi successivamente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, anziche' dal 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianita' nel grado. Dal compimento della predetta anzianita' di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianita' di grado maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti benefici economici decorrono dal 1 gennaio 1976. Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla entrata in vigore della presente legge che alla data del 1 gennaio 1976 abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ma non ancora due anni di anzianita' di grado, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti dal 1 gennaio 1976 e da tale data decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo. Se la predetta anzianita' di servizio e' stata o viene compiuta dopo il 1 gennaio 1976, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti alla data di compimento dell'anzianita' stessa. Agli ufficiali che successivamente all'entrata in vigore della presente legge pervengono al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e dalla promozione decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 21.
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