Legge 626/1975
Art. 23 — Al maggior onere di L
Art. 23. Al maggior onere di L. 255.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 e al maggior onere di L. 200.000.000 derivante dalla legge stessa nell'esercizio finanziario 1976 sara' fatto fronte mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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