Open·Parlamento
HomeNormeLegge 626/1975Art. 22
Legge 626/1975

Art. 22 — In deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n

ELI /it/legge/1975/12/02/626/art/22parte di Legge 626/1975
Art. 22. In deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e i colonnelli del ruolo naviganti speciale e gradi corrispondenti della Marina, trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali, i quali abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado ed abbiano tenuto comando di reparto in guerra, possono conseguire la promozione a generale di brigata o contrammiraglio nell'ausiliaria o nella riserva, se vi transitano direttamente dal servizio permanente o vi si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti generali e contrammiragli non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 626/1975 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.