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Legge 191/1975

Art. 6 — null

ELI /it/legge/1975/05/31/191/art/6parte di Legge 191/1975
Art. 6. null 1) gia' arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva; 2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attivita' agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei; 3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; 4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati; 5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; 6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive.

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