Legge 191/1975
Art. 5 — Nelle liste di leva e' apposta, apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei…
Art. 5. Nelle liste di leva e' apposta, apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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