Legge 191/1975
Art. 29 — I posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articol…
Art. 29. I posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari della rispettiva forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non piu' di tre anni che ne facciano domanda e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo nel quale si chiede la nomina. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento in congedo. L'ordine di precedenza per la nomina e' determinato dalla data di presentazione delle domande. Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai sottufficiali ai sensi del primo comma, lettera b), dell'articolo 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti senza concorso agli ex volontari in possesso dei prescritti titoli di studio che ne facciano domanda.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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