Legge 191/1975
Art. 28 — Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi …
Art. 28. Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, vengono conferiti: 1) nella categoria degli operai specializzati: a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90; b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che puo' conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati; 2) nella categoria degli operai qualificati: a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90; b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che puo' conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore; c) nella misura del 25 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneita' previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa; 3) nella categoria degli operai comuni: a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90; b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneita' previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa. I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso. La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell'ambito di ciascuna forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e livello di specializzazione militare e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa. I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per forza armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una forza armata, i posti vengono devoluti ai volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due forze armate. E' abrogato l'articolo 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 191/1975 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.