Legge 191/1975
Art. 20 — Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alle stesse condizi…
Art. 20. Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di eta' agli arruolati che siano: a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta'; b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita' o di abilitazione oppure di idoneita' all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purche' possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di eta'; c) candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati; d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneita' all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato. Il ritardo previsto dal primo comma puo' essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi, della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di eta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 20.
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