Legge 191/1975
Art. 19 — Il Ministro per la difesa puo' disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in con…
Art. 19. Il Ministro per la difesa puo' disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi: a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni; b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni; c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni; d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale; e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale. Fermi restando i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi puo' essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno. Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per piu' di due anni, ai sensi del successivo articolo 20. I militari - in congedo illimitato provvisorio - che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo; 2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facolta', scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purche', in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi; 3) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' o scuola universitaria o ad altro istituto superiore; 4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 19.
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'introduzione di due commi dopo il secondo comma dell'art. 19; (con l'art. 10, comma 2) l'abrogazione dei numeri 2) e 3) dell'ultimo comma dell'art. 19.
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