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Legge 152/1975

Art. 29 — Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato puo' proporre reclamo…

ELI /it/legge/1975/05/22/152/art/29parte di Legge 152/1975
Art. 29. Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato puo' proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalita' previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.

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