Open·Parlamento
HomeNormeLegge 152/1975Art. 28
Legge 152/1975

Art. 28 — Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, resti…

ELI /it/legge/1975/05/22/152/art/28parte di Legge 152/1975
Art. 28. Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perche' proceda con le forme stabilite dalla legge. Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

↑ Tutti gli articoli di Legge 152/1975 · fonte Normattiva ↗

← Art. 27 Art. 29 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.