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Legge 824/1973

Art. 23 — I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nel pr…

ELI /it/legge/1973/12/20/824/art/23parte di Legge 824/1973
Art. 23. I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nel precedente articolo 18 che abbiano prestato, nel grado rivestito, almeno un anno di servizio, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od eguale anzianita' in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialita', fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dallo avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione. Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali pari grado in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma del corrispondente ruolo o categoria o specialita'. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' ed e' limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro; se giudicati non idonei per due volte, a distanza non inferiore a 10 mesi, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, anche nella posizione di congedo illimitato. I giudizi di avanzamento sono espressi dalle commissioni o dalle autorita' gerarchiche previste per lo avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma.

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