Legge 824/1973
Art. 22 — I sottufficiali indicati nel precedente articolo 18, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensio…
Art. 22. I sottufficiali indicati nel precedente articolo 18, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di congedamento nella stessa misura stabilita dalle disposizioni di legge per sottufficiali non in servizio permanente che vengono posti in congedo al termine delle ferme o rafferme speciali previste dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata. Il premio non compete ai sottufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre. In caso di morte in servizio del sottufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi. Nei riguardi dei sottufficiali indicati nel precedente articolo 18 congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'indennita' una tantum spettante in caso di cessazione per inabilita' permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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