Legge 824/1973
Art. 17 — Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prove…
Art. 17. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal complemento, che saranno raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente prima che gli ufficiali di complemento, aventi, alla data in cui essi transitarono nel servizio permanente, lo stesso loro grado con pari o minore anzianita' siano raggiunti dai limiti di eta' indicati nell'articolo 2 della presente legge, permarranno in servizio quali ufficiali in ausiliaria richiamati fino al compimento dei predetti limiti di eta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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