Legge 824/1973
Art. 16 — I tenenti e i sottotenenti di complemento e gli ufficiali di complemento di grado corrispondente in servizio …
Art. 16. I tenenti e i sottotenenti di complemento e gli ufficiali di complemento di grado corrispondente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge perche' trattenuti ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371 o dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, giudicati non idonei all'avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti ad una nuova valutazione, in deroga all'ultimo comma dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dal giudizio di non idoneita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 824/1973 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.