Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1034/1971Art. 21
Legge 1034/1971

Art. 21 — Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati…

ELI /it/legge/1971/12/06/1034/art/21parte di Legge 1034/1971
Art. 21. Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza. L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonche', anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il Presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti. Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1034/1971 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.